Sez. 5, Sentenza n. 62 del 13/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119746 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - DATA DEL COMMESSO REATO - DATA DI EMISSIONE E DATA DI NEGOZIAZIONE - NECESSITA DELLA PROVA IN CONCRETO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - DATA DEL COMMESSO REATO - DATA DI EMISSIONE E DATA DI NEGOZIAZIONE - NECESSITA DELLA PROVA IN CONCRETO.*
L'uso di un assegno, nella sua specifica funzione di mezzo di pagamento e di circolazione fiduciaria puo considerarsi effettuato alla data che figura sul titolo come quella di emissione; non esiste tuttavia alcuna presunzione e pertanto puo essere provata una data di negoziazione diversa da quella scritta. (V 115053, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)