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Sez. 5, Sentenza n. 62 del 13/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119746 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - DATA DEL COMMESSO REATO - DATA DI EMISSIONE E DATA DI NEGOZIAZIONE - NECESSITA DELLA PROVA IN CONCRETO.*
Stato
decisa il 1971-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119746-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - DATA DEL COMMESSO REATO - DATA DI EMISSIONE E DATA DI NEGOZIAZIONE - NECESSITA DELLA PROVA IN CONCRETO.*

L'uso di un assegno, nella sua specifica funzione di mezzo di pagamento e di circolazione fiduciaria puo considerarsi effettuato alla data che figura sul titolo come quella di emissione; non esiste tuttavia alcuna presunzione e pertanto puo essere provata una data di negoziazione diversa da quella scritta. (V 115053, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)