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Sez. 2, Sentenza n. 3592 del 27/10/1975 (Rv. 377788 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - MANCANZA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA DI UN EDIFICIO - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL RELATIVO INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - INTERVENTO DEI COMPRATORI DI SINGOLI APPARTAMENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377788-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - MANCANZA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA DI UN EDIFICIO - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL RELATIVO INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - INTERVENTO DEI COMPRATORI DI SINGOLI APPARTAMENTI - AMMISSIBILITA.*

Nel primo grado del giudizio promosso dal compratore di un appartamento contro il venditore, costruttore dell'edificio, per l'accertamento dell'inadempimento di lui dell'impegno a conseguire il certificato di abitabilita dell'intero edificio, e per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, e ammissibile l'intervento dei compratori di altre, distinte parti dell'edificio, i quali, denunciando lo stesso inadempimento gia dedotto in causa, propongano contro lo stesso convenuto domande analoghe a quelle dell'attore originario. Nella specie, gli intervenuti fanno valere diritti dipendenti dal titolo gia dedotto nel processo, perche e unico il fatto affermato come produttivo degli effetti giuridici pretesi, e la circostanza che questi ultimi abbiano causa remota in separati rapporti contrattuali non puo assurgere al rango di elemento impediente la configurabilita dell'ipotesi normativa in discorso (seconda, nella previsione del primo comma dell'art 105 cod proc civ) perche, attesa la ratio legis di favorire l'economia dei giudizi e di evitare giudicati contraddittori, nella gerarchia logico-giuridica degli elementi di qualificazione delle vicende processuali in esame deve attribuirsi valore preminente ai dati comune (di Unione), anziche a quelli particolari (di separazione). (V 1622/72, mass n 358436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)