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Sez. 2, Sentenza n. 3091 del 21/04/1988 (Rv. 458602 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PREDISPOSIZIONE UNILATERALE DA PARTE DI UN CONTRAENTE - SCHEMA DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO PER UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458602-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - PREDISPOSIZIONE UNILATERALE DA PARTE DI UN CONTRAENTE - SCHEMA DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO PER UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI.*

Un contratto è qualificabile "per adesione", secondo il disposto dell'art. 1341 primo comma cod. civ., e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose (nella specie, deroga alla Competenza territoriale), alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal secondo comma di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema. (V 5319/83, mass n 430236).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)