Sez. 3, Sentenza n. 626 del 05/04/1968 Ud. (dep. 18/06/1968) Rv. 108349 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE -MANCANZA DI ORARIO FISSO E SALTUARIETA DEL LAVORO - NON ESCLUDONO DI PER SE IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESTREMI NECESSARI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE -MANCANZA DI ORARIO FISSO E SALTUARIETA DEL LAVORO - NON ESCLUDONO DI PER SE IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESTREMI NECESSARI.*
La Mancanza di un orario fisso, e la saltuarieta del lavoro non sono per se stesse idonee ad escludere l'esistenza e la continuita del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui il prestatore si inserisce nell'organizzazione dell'impresa, impiega le sue energie nelle piu varie manifestazioni, anche di semplice attenzione, purche il rapporto sia caratterizzato dall'onerosita e sussista tra la prestazione e la retribuzione un nesso funzionale e sinallagmatico. (fattispecie in tema di omesso versamento di contributi assicurativi e previdenziali). (V. 108348, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)