Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 11/11/1967 (Rv. 330220 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIFFERENZA CON ALTRI RAPPORTI - DALLA SOCIETA.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIFFERENZA CON ALTRI RAPPORTI - DALLA SOCIETA.*
I caratteri che differenziano il contratto di associazione in partecipazione dal contratto di societa consistono nella Mancanza di un fondo comune (capitale sociale e nella titolarita dell'impresa, spettante al solo associante, al quale compete, conseguentemente, di svolgere ogni attivita relativa all'impresa stessa secondo la propria libera Determinazione, assumendo egli l'esclusiva responsabilita verso i terzi, mentre l'associato partecipa unicamente agli utili ed eventualmente anche alle perdite (mai, tuttavia, in misura superiore al suo apporto, art. 2553 cod.civ.), sebbene, in virtu di apposito patto e nei limiti all'uopo stabiliti, un controllo possa essergli attribuito sulla gestione dell'impresa, di cui, peraltro, rimane pur sempre dominus l'associante. (Cfr. 1433-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)