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Sez. U, Sentenza n. 3368 del 14/11/1972 (Rv. 361205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA NEL MERITO, MA SOCCOMBENTE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RICORSO PRINCIPALE SULLE QUESTIONI STESSE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PRINCIPALE DELLA CONTROPARTE - INTERESSE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA NEL MERITO, MA SOCCOMBENTE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RICORSO PRINCIPALE SULLE QUESTIONI STESSE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PRINCIPALE DELLA CONTROPARTE - INTERESSE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE - SUSSISTENZA.*

L'appellante vittorioso non ha interesse ad impugnare, con ricorso per Cassazione proposto in via principale, la sentenza che abbia rigettato nel merito, anziche dichiararlo inammissibile, l'appello della controparte; ma se quest'ultima, soccombente nel merito, abbia proposto ricorso in via principale contro la sentenza, deve ritenersi che la parte vittoriosa in via pratica, cioe nel merito della controversia, ma rimasta soccombente su una questione pregiudiziale attinente al processo (come quella dell'inammissibilita dell'appello), su una questione preliminare di merito, abbia un interesse giuridicamente apprezzabile - determinato dalla soccombenza nella predetta questione, suscettibile di autonomo accertamento giuridico - a riproporre la questione medesima dinanzi alla Corte di Cassazione. Tale interesse deve essere fatto valere a mezzo di ricorso incidentale, giacche il principio che la parte vittoriosa nel merito non ha bisogno di proporre impugnazione incidentale, per ottenere il riesame di questioni pregiudiziali o preliminari, vale solo per le questioni che, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado della causa, non siano state, tuttavia, esaminate e decise dal giudice d'appello, ma non vale anche per quelle prese in esame e decise. (V 3282'71, mass n 354746; 1473'71, mass n 351777; (V 2149'69, mass n 341458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)