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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonchù dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (76/308/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/722, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo3,

visto il parere del Comitato economico e sociale4,

considerando che allo stadio attuale un credito che forma oggetto di un titolo emesso dalle autorità di uno Stato membro non può essere ricuperato in un altro Stato membro;

considerando che le disposizioni nazionali in materia di ricupero rappresentano, per il solo fatto di avere un campo d'applicazione limitato al territorio nazionale, un ostacolo all'instaurazione o al funzionamento del mercato comune; che questa situazione non permette l'applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie, specialmente nel settore della politica agricola comune, e facilita l'attuazione di operazioni fraudolente;

considerando che è pertanto necessario emanare norme comuni di reciproca assistenza in materia di ricupero;

considerando che tali norme devono essere applicate per il ricupero sia dei crediti derivanti dalle varie misure facenti parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia che dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità5, e dell'articolo 128 dell'atto di adesione; che esse devono essere applicate anche per il ricupero degli interessi e delle spese relative a tali crediti;

considerando che l'assistenza reciproca deve consistere, per l'autorità adita, da un lato, nel fornire all'autorità richiedente le informazioni utili a quest'ultima per il ricupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa ha sede e nel notificare ad un debitore tutti gli atti relativi a tali crediti che emanano da tale Stato membro e, dall'altro, nel procedere, su domanda dell'autorità richiedente, al ricupero di crediti sorti nello Stato membro in cui ha sede quest'ultima;

considerando che queste diverse forme di assistenza devono essere praticate dall'autorità adita nell'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in tali materie nello Stato membro in cui essa ha sede;

considerando che occorre determinare le condizioni in cui le domande di assistenza possono essere presentate dall'autorità richiedente e definire limitativamente le circostanze particolari che consentono, nell'uno o nell'altro caso, all'autorità adita di non darvi seguito;

considerando che, quand'è indotta a procedere per conto dell'autorità richiedente al ricupero i un credito, l'autorità adita, se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d'intesa con l'autorità richiedente, deve poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale; che gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento devono essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;

considerando che, su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità adita deve anche poter procedere, nella misura in cui le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentano, all'adozione di misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente; che tali crediti non devono tuttavia godere di alcun privilegio nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita;

considerando che, durante la procedura di ricupero nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, può verificarsi che il credito o il titolo che consente l'esecuzione del suo ricupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, sia contestato dall'interessato; che in tal caso occorre prevedere che l'azione oggetto della contestazione deve essere portata dall'interessato davanti all'istanza competente dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e che l'autorità adita deve sospendere la procedura di esecuzione da essa iniziata, finchù non intervenga la decisione di questa istanza competente;

considerando che occorre prevedere che i documenti e le informazioni comunicati nell'ambito dell'assistenza reciproca in materia di ricupero non possano essere utilizzati per altri fini;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non devono portare ad una limitazione dell'assistenza reciproca che alcuni Stati membri si concedono in base ad accordi o ad intese bilaterali o multilaterali;

considerando che occorre assicurare un funzionamento armonioso dell'assistenza reciproca e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di fissarne le modalità pratiche di applicazione entro termini adeguati; che è necessario istituire un comitato al fine di organizzare una stretta ed efficiente collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976. Per il Consiglio Il Presidente R. VOUEL