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Sez. U, Sentenza n. 4821 del 13/05/1998 (Rv. 515387 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità di espropriazione - Nuovi criteri ex art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 - Procedure ablative finalizzate alla realizzazione del programma straordinario, di cui alla legge 14 maggio 198, n. 219, per l'edilizia nel comune di Napoli - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515387-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, che ha introdotto nuovi criteri per la stima dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, non si applica con riguardo alle procedure ablative finalizzate alla realizzazione del programma straordinario, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'edilizia nel comune di Napoli, atteso il carattere del tutto speciale della disciplina dettata da tale legge, rispetto a quella prevista dalle leggi n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974, nel contesto delle quali si collocano i suddetti novellati criteri di valutazione.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)