Sez. L, Sentenza n. 6822 del 04/06/1992 (Rv. 477553 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Capacità del lavoratore divenute incompatibili con le mansioni originarie - Assegnazione di nuove mansioni a seguito di accertamenti espletati a garanzia del medesimo lavoratore - Rifiuto di quest'ultimo - Illiceità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione
L'assegnazione di nuove mansioni al lavoratore, la cui capacità sia divenuta incompatibile con le mansioni originarie, non può essere da questo rifiutata (ed è perciò legittimo il licenziamento disciplinare irrogato, per tale reiterato rifiuto, alla stregua della disciplina collettiva) allorché l'individuazione delle nuove mansioni sia avvenuta a seguito di accertamenti espletati (nella specie, ai sensi dell'art. 41 del C.C.N.L. 19 giugno 1987 per i lavoratori delle aziende municipalizzate d'igiene ambientale) a garanzia del lavoratore stesso, la stabilità del cui posto di lavoro - ancorché si tratti di posizioni "rafforzate" in base alla legge o alla contrattazione collettiva non può operare fino al punto da configurare un diritto del dipendente (la cui semplice presenza sul posto di lavoro non è equiparabile all'effettuazione della prestazione lavorativa) a rimanere comunque in servizio malgrado l'inesistenza di un'ulteriore possibilità di cambiamento delle mansioni nuove predette che sia conciliabile con l'organizzazione aziendale e con i relativi organici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Contr. Coll. 19/06/1987 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)