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Sez. 1, Sentenza n. 217 del 11/12/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223029 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE | Notificazioni eseguire con "mezzi tecnici idonei" - Avviso a difensore - Mancata attestazione di trasmissione del testo originale - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223029-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE

Nel caso di notificazioni o avvisi a difensori di cui sia stata disposta l'effettuazione "con mezzi tecnici idonei" (nella specie, telefax) ai sensi del comma 2 bis dell'art. 148 c.p.p., la mancata attestazione, da parte dell'ufficio, di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall'ultima parte della suindicata disposizione normativa, comporta una mera irregolarità, insuscettibile, come tale, di dar luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)