Sez. L, Sentenza n. 24369 del 30/11/2015 (Rv. 637922 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Successione societaria per incorporazione - Notificazione del ricorso in appello presso il procuratore domiciliatario dell'ente estinto - Erroneità del soggetto evocato in giudizio - Nullità della notifica - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
In caso di successione societaria per incorporazione, la notificazione dell'atto di appello, eseguita presso il procuratore domiciliatario dell'ente estinto, costituitosi nel giudizio di primo grado, e nella quale sia erroneamente indicato il soggetto evocato, è nulla, ma non inesistente, quando risulti evidente il collegamento tra il soggetto cui l'atto era formalmente rivolto e l'effettivo destinatario. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto nulla ma non inesistente la notifica di un ricorso in appello, unitamente alla sentenza gravata, rivolta a società bancaria estinta per incorporazione ed effettuata presso il difensore costituitosi in primo grado per l'istituto bancario incorporante, a sua volta estinto a seguito di altra incorporazione per fusione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)