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Sez. L, Sentenza n. 15062 del 26/06/2009 (Rv. 608939 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Attività negoziale dell'ente FS - Prestazioni di lavoro autonomo svolte dai dirigenti in quiescenza - Determinazione dei relativi compensi - Disciplina - Delegificazione della materia - Fondamento - Artt. 2229 ss. cod.civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608939-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

L'attività negoziale dell'ente FS, ivi compresa la determinazione dei compensi per le prestazioni di lavoro autonomo svolte dai dirigenti in quiescenza, devoluta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in conformità all'art. 7, comma 10, della legge 17 maggio 1985, n. 210, è stata delegificata, con la conseguente automatica caducazione delle fonti regolamentari vigenti in materia, senza necessità, a tal fine, di alcun provvedimento abrogativo o sostitutivo ad opera del Consiglio di Amministrazione medesimo, e, in difetto di specifiche diverse prescrizioni dettate dall'organo amministrativo, con la regolamentazione dei rapporti contrattuali alla stregua delle disposizioni normative comuni. Ne consegue che gli anzidetti incarichi professionali trovano disciplina negli artt. 2229 ss. del cod. civ. e, quanto al compenso, nella disposizione dell'art. 2233 dello stesso codice, cui è, tuttavia, estranea una regolamentazione unilaterale del corrispettivo, quale quella prevista dal previgente d.m. n. 3789 del 1966, che può continuare a dispiegare efficacia solo per effetto di una concorde volontà delle parti trasfusa nella convenzione che ne regola il rapporto. Nel caso in cui il compenso per le prestazioni professionali non sia stato liberamente pattuito, alla stregua della garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione prevista dal citato art. 2233, può attribuirsi rilevanza, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale secondo cui la disciplina del d.m. n. 3789 cit., e la relativa tariffa, doveva reputarsi recepita dalle parti nella regolazione del rapporto contrattuale, sul presupposto della sua vigenza "ope legis", in quanto né espressamente, né implicitamente sostituita o abrogata, non chiarendo, però, se la tariffa predetta fosse stata recepita nei contratti individuali stipulati con i collaudatori in pensione ovvero se la stessa fosse stata del tutto estranea alle lettere di affidamento degli incarichi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)