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Sez. 2, Sentenza n. 2314 del 02/08/1962 (Rv. 253465 - 01)

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MERO RINVIO ALLE ARGOMENTAZIONI DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITA - LIMITI - APODITTICHE ENUNCIAZIONI, DA PARTE DELL'APPELLANTE IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DI CAUSA.*
Stato
decisa il 1962-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253465-01

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MERO RINVIO ALLE ARGOMENTAZIONI DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITA - LIMITI - APODITTICHE ENUNCIAZIONI, DA PARTE DELL'APPELLANTE IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DI CAUSA.*

Il principio che il giudice di appello assolve all'Obbligo della motivazione quando riproduce gli elementi sostanziali della ratio decidendi svolti nella sentenza appellata, ma non anche quando motivi per relationem, facendo puro e semplice riferimento alla sentenza impugnata, e operante quando vi siano vere e proprie argomentazioni della parte impugnante, giacche in tal caso, il giudice dell'impugnazione e tenuto a prendere in esame quelle argomentazioni e puo disattenderle solo dopo averne dimostrata, con apposita confutazione, l'inconsistenza, ma non quando il giudice d'appello si trovi di fronte ad una mera, apodittica enunciazione in contrasto con tutte le obiettive risultanze della causa. (V 2666/61, 1819/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)