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Sez. L, Sentenza n. 9539 del 29/09/1997 (Rv. 508375 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Proposizione da parte dell'attore nei confronti del giudice da lui stesso adito - Inammissibilità - Regolamento ex art. 42 o 43 cod. proc. civ. - Estensione.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508375-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

L'art. 428 cod. proc. civ. consente solo al convenuto (ed entro un determinato limite temporale) la possibilità di eccepire l'incompetenza per territorio del giudice, mentre l'attore che dubiti della competenza territoriale del giudice da lui stesso adito non può più porla in discussione neppure con la proposizione del regolamento ai sensi degli artt. 42 o 43 cod. proc. civ.; avendo questo natura di mezzo d'impugnazione e presupponendo, quindi, una soccombenza che quanto alla competenza - ancorché inderogabile come quella territoriale per le controversie di lavoro (artt. 28 e 413, u. c., cod. proc. civ.) - non è configurabile con riguardo alla parte che abbia ottenuto la pronuncia (pur sfavorevole nel merito) dal giudice da essa stessa adito.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)