Sez. 6, Sentenza n. 7512 del 03/02/2026 Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289397-01
IMPUTATO - CAPACITA' - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Irreversibile incapacità dell'imputato, ex art. 72-bis cod. proc. pen., intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado - Operatività in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
IMPUTATO - CAPACITA' - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
La causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio, di cui all'art. 72-bis cod. proc. pen., insorta o, comunque, dedotta per la prima volta dopo la sentenza di secondo grado, non opera nel giudizio di cassazione, posto che gli accertamenti e le valutazioni che ne affermano o ne escludono l'esistenza risultano incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)