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Sez. 2, Sentenza n. 1648 del 12/03/1986 (Rv. 445003 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE DECENNALE - DECORRENZA PER IL FIGLIO NATURALE IN CASO DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE - DALLA DATA DI TALE DICHIARAZIONE SUCCESSIVA ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE E NON DALLA DATA DI QUEST'ULTIMA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445003-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE DECENNALE - DECORRENZA PER IL FIGLIO NATURALE IN CASO DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE - DALLA DATA DI TALE DICHIARAZIONE SUCCESSIVA ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE E NON DALLA DATA DI QUEST'ULTIMA - NECESSITÀ.*

Il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità stabilito dalla norma dell'art. 480 cod. civ., decorre per il figlio naturale, nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione, dalla data di tale dichiarazione, se successiva all'apertura della successione, e non dalla data di quest'ultima, in quanto, pur retroagendo gli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità al momento della apertura della successione, il figlio naturale versa nell'impossibilità giuridica e non di mero fatto di accettare l'eredità del genitore fino a quando tale dichiarazione non è pronunciata. (V 191/83; (V 606/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)