diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12440 del 07/07/2004 (Rv. 574245 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione di società totalmente partecipata dall'incorporante - Regime tributario nazionale - Applicabilità - Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione - Diverso regime rispetto alla raccolta ed aumenti di capitali - Ex Direttiva 335/69/CEE - Giustificatezza.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574245-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, esula dalla previsione e dalle finalità della Direttiva CEE n. 69/335, che si riferisce alla <<raccolta>> ed all'<<aumento di capitali>>, mediante nuovi conferimenti, l'atto di incorporazione di società totalmente partecipata dall'incorporante, a cui si applica il regime tributario nazionale relativo all'imposta proporzionale di registro senza che, in tale caso, possa ritenersi sussistere una doppia imposizione. Più in particolare, mentre al momento della costituzione di una nuova società vi è assoggettamento ad imposta indiretta sui capitali di tale società, nell'atto di fusione per incorporazione, analogamente a quello di cessione di azienda, vi è un trasferimento soggetto ad imposta di registro. Nè tale diverso trattamento può dirsi ingiustificato, atteso che esso attiene a situazioni traslative aventi differenti presupposti tributari.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4, Cod. Civ. art. 2501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)