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Sez. 1, Sentenza n. 29215 del 06/06/2013 Cc. (dep. 09/07/2013) Rv. 256795 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Permessi premio - Provvedimento del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Reclamo al Tribunale di sorveglianza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256795-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

Le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili con reclamo al Tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di rigetto della domanda di permesso premio ex art. 30 ter legge n. 354 del 1975).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)