Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
Testo in vigore al
Sezione 5. Recupero
Art. 80 Disposizioni in materia di recupero
1.
Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate dell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultima siano conservati.
Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell'Unione. Tale credito é certo, liquido ed esigibile.
2.
Quando l'ordinatore delegato intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia é motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione di rinuncia.
L'ordinatore delegato può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di recupero, inclusi il recupero mediante compensazione, la procedura di recupero in caso di mancato pagamento, la concessione di dilazioni di pagamento, il recupero di ammende e altre penali, la rinuncia al recupero e l'annullamento di un credito accertato.
3. Gli Stati membri sono in primo luogo responsabili dello svolgimento di controlli e revisioni contabili, e del recupero di importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.
4.
La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.
Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.
I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da applicare possono essere previsti nella normativa settoriale.
5. La metodologia per l'applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
Art. 81 Prescrizione
1. Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, i crediti dell'Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prescrizione.
Art. 82 Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione
Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
Art. 83 Ammende, penali e interessi imposti dalla Commissione
1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono registrati come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono registrati come entrate di bilancio con la massima tempestività e al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione. Gli importi che devono essere restituiti all'entità che li ha versati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non sono registrati come entrate di bilancio.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e interessi.
Capo 6. Operazioni di spesa
Art. 84 Decisioni di finanziamento
1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. Con l'eccezione degli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 5, primo comma, lettera e), l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
3.
La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d'esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d'esecuzione indicativo.
In caso di gestione indiretta, la decisione di finanziamento specifica altresì l'entità o la persona delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti decisioni di finanziamento.
Sezione 1. Impegno delle spese
Art. 85 Tipi di impegni
1.
Un impegno di bilancio consiste nell'operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.
Un impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.
Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati previsti dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di impegni, l'adozione di impegni globali, l'unicità delle firme e le spese amministrative coperte da impegni accantonati.
3. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:
a) specifico: l'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati;
b) globale: l'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;
c) accantonato: l'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 170 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.
4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.
Art. 86 Disposizioni relative agli impegni
1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 187.
2. L'obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione a titolo della sua autonomia amministrativa.
3. In caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, l'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se l'efficacia dell'intervento dell'Unione richiede la conclusione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se non é prima possibile procedere a un impegno di bilancio specifico. All'impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver concluso un impegno giuridico nei confronti di terzi.
4.
Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.
Salvo il disposto dell'articolo 85, paragrafo 4, e dell'articolo 203, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.
Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore responsabile.
L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale, è registrato dall'ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.
5.
Gli impegni di bilancio e giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 15.
L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 90 entro i due anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo ove tali importi siano relativi a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o in presenza di disposizioni specifiche stabilite nella normativa settoriale.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli impegni di bilancio e giuridici, compresa la registrazione dei singoli impegni.
Art. 87 Controlli relativi agli impegni
1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:
a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;
b) la disponibilità degli stanziamenti;
c) la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;
d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'adeguatezza dei versamenti di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenzario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta.
2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue:
a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;
b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;
c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli applicabili ai diversi impegni.
Sezione 2. Liquidazione delle spese
Art. 88 Liquidazione delle spese
1. La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:
a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;
c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla definizione di norme dettagliate concernenti la liquidazione delle spese, inclusi l'ordine di pagamento per le spese del personale e per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale di appalti pubblici e sovvenzioni, la menzione "conforme ai fatti" per i prefinanziamenti e la forma del "visto per pagamento" e della menzione "conforme ai fatti".
Sezione 3. Ordinazione delle spese
Art. 89 Ordinazione delle spese
1.
L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.
Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi da parte dell'ordinatore, quest'ultimo può ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'ordinazione delle spese, inclusa la definizione dei dati obbligatori sugli ordini di pagamento e le verifiche degli stessi da parte dell'ordinatore.
Sezione 4. Pagamento delle spese
Art. 90 Tipi di pagamenti
1. Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:
a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti previa firma dell'accordo di delega, del contratto o della convenzione di sovvenzione ovvero notifica della decisione di sovvenzione;
ii) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione;
iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione sia stata integralmente eseguita.
2. Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione di ogni pagamento.
3. Le norme contabili di cui all'articolo 152 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.
4.
I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore responsabile in base alla natura economica e al calendario del progetto sottostante.
Qualora l'ordinatore responsabile ritenga inefficace richiedere una scheda finanziaria ai beneficiari e contraenti, per le sovvenzioni o contratti superiori a 5000000 EUR ottiene da loro informazioni sulla spesa cumulativa almeno una volta l'anno.
Ai fini del secondo comma, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega.
Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di pagamento e i documenti giustificativi.
Art. 91 Pagamento limitato ai fondi disponibili
Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
Sezione 5. Termini per le operazioni di spesa
Art. 92 Termini
1. I pagamenti sono effettuati entro:
a) 90 giorni di calendario per gli accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
b) 60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
c) 30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione.
2.
L'ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:
a) l'importo del pagamento richiesto non è dovuto; oppure
b) non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.
Se l'ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese in una domanda di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare,anche attraverso un controllo sul posto, il carattere ammissibile delle spese.
3. Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.
4. Qualora la sospensione superi due mesi, il creditore può chiedere una decisione dell'ordinatore responsabile se dev'essere continuata la sospensione.
5. Tranne nel caso degli Stati membri, alla scadenza dei termini fissati al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i termini di pagamento e la specificazione delle condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.
Capo 7. Sistemi informatici e amministrazione elettronica
Art. 93 Gestione elettronica delle operazioni
1. Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la gestione elettronica delle operazioni.
Art. 94 Trasmissione di documenti
Previo accordo delle istituzioni e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra di essi può essere effettuata per via elettronica.
Art. 95 Amministrazione elettronica ("e-Government")
1. Nella gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nelle norme settoriali che garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o comunque ricevuti e trasmessi nell'ambito della gestione del bilancio.
2. Le istituzioni e le agenzie esecutive, nonché gli organismi di cui all'articolo 208 istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalti pubblici e sovvenzioni. In particolare, esse elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di sovvenzione e di appalto e a tal fine realizzano un unico "spazio di interscambio dei dati elettronici" per i richiedenti, i candidati e gli offerenti.
3. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'amministrazione elettronica.
Capo 8. Principi amministrativi
Art. 96 Buona amministrazione
1. L'ordinatore responsabile rende noto senza indugio la necessità di fornire prove e/o documentazione, la forma delle medesime e il loro contenuto essenziale nonché, se del caso, il calendario indicativo relativo al completamento di procedure di aggiudicazione.
2. Qualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente o del concorrente, si verifichi una mancata presentazione di prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l'ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al richiedente o al concorrente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi. Tali informazioni o chiarimenti non modificano in modo sostanziale la proposta né mutano i termini dell'offerta.
Art. 97 Indicazione dei mezzi di ricorso
Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l'impugnazione.
Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.
Capo 9. Il revisore interno
Art. 98 Designazione del revisore interno
Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.
Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.
Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE, alle condizioni di cui all'articolo 2137.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la designazione del revisore interno.
Art. 99 Poteri e funzioni del revisore interno
1.
Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.
Il revisore interno é incaricato in particolare di quanto segue:
a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.
2.
Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione alle attività e ai servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.
Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività degli ordinatori e degli altri elementi d'informazione individuati.
3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
3 bis. Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di discarico e a norma dell'articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di revisione contabile interna ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.
4. L'istituzione comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.
5. L'istituzione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.
6. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, come pure la relazione dell'istituzione, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti poteri e funzioni del revisore interno.
Art. 100 Indipendenza del revisore interno
1.
Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.
Se il revisore interno è un funzionario, egli esercita le sue funzioni esclusive di revisione contabile in piena indipendenza e impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto dei funzionari e precisate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'indipendenza e l'affidabilità del revisore interno, compreso il diritto di quest'ultimo di avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.