Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015 (Rv. 638123 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI | Necessaria inattendibilità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI
In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)