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Sez. 2, Ordinanza n. 11393 del 29/04/2024 (Rv. 671029-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Art. 119 d.P.R. n. 115 del 2002 - Concetto di attività economica - Coincidenza con la finalità lucrativa diretta - Attività strumentali al raggiungimento di obiettivi solidaristici - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671029-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coincide con il perseguimento di una finalità lucrativa diretta e non può essere applicato alle fattispecie in cui tale attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)