Sez. 1, Sentenza n. 1300 del 21/06/1965 (Rv. 312489 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - NORME SULL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA.*
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - NORME SULL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA.*
La norma di cui all'art. 936 cod. civ., ha carattere generale e non puo ricevere, quindi, applicazione in tutte quelle ipotesi in cui, in dipendenza della preesistenza di rapporti giuridici tra il proprietario e colui che voglia eseguire migliorie o addizioni, la legge predispone una disciplina particolare. Una siffatta disciplina deve ravvisarsi, per la locazione, nelle norme di cui agli artt. 1592 e 1593 cod. civ.. (Conf. 348/60, V. Anche 2999/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)