Sez. 4, Sentenza n. 41991 del 15/05/2003 Ud. (dep. 05/11/2003) Rv. 226402 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Eccepibilità - Limite - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE
In tema di competenza per territorio il limite stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen. alla proposizione della relativa eccezione è invalicabile, con la conseguenza che se nel corso del dibattimento l'imputato confessa (come nella fattispecie) di aver commesso il furto in un luogo diverso, il Giudice non può spogliarsi del processo per incompetenza ma deve procedere, previa contestazione del P.M., a norma dell'art. 516 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)