Sez. 5, Sentenza n. 4718 del 18/12/2002 Ud. (dep. 31/01/2003) Rv. 223810 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA | Notifica a persona diversa dall'imputato - Mancata indicazione della qualifica - Integrazione successiva da parte dell'ufficio postale - Nullità della notifica - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA
La citazione a giudizio notificata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario, richiede che l'avviso di ricevimento e il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona a cui il piego è consegnato e, inoltre, che la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità del consegnatario; pertanto, un'eventuale annotazione successiva eseguita dall'ufficio postale su richiesta dell'autorità giudiziaria non vale a sanare l'omissione, in quanto costituisce mancanza della certezza legale della conoscenza.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)