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Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

Testo in vigore al

Art. 40 Indennizzo per soppressione di posto

1. Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente articolo 37, e' liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 41 Trattamento previdenziale

1. I medici incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

2. I medici incaricati addetti agli istituti ove sono ricoverati detenuti o internati affetti da tubercolosi sono assicurati contro la detta infermita', ai sensi della legge 1 luglio 1955, n. 552.

3. I medici incaricati sono iscritti, altresi', all'Opera nazionale per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (EN PAS), previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Art. 42 Assicurazione contro gli infortuni

1. I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto istituto.

Capo II. Farmacisti e veterinari incaricati

Art. 43 Qualifica - Rapporto di incarico professionale

1. I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.

2. Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

3. Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

4. Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' ed al cumulo di impieghi, ne' alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.

5. Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati e' quello risultante dalla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 44 Ammissione all'incarico

1. L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il
procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

2. I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli
indicati nelle lettere b), c), d), e), f) del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonche' essere iscritti al rispettivo ordine professionale.

3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico.

4. Per quanto concerne le modalita' del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.

Art. 45 Doveri - Diritti - Disciplina

1. I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.

2. Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonche' delle relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.

Art. 46 Sospensione e cessazione del rapporto di incarico

1. Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37.

2. Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.

Art. 47 Trattamento economico previdenziale e assicurativo

1. Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto concerne il trattamento economico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40.

2. I veterinari incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, i farmacisti incaricati sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

3. Ai farmacisti e veterinari e' applicabile il trattamento previdenziale previsto dal secondo comma del precedente articolo 41 e il trattamento assicurativo previsto dal precedente articolo 42.

Capo III. Disposizioni comuni

Art. 48 Commissione centrale per il personale sanitario incaricato

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzioni previste dalla presente legge.

2. La commissione e' nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia; essa e' composta da tre esperti nominati dal Ministro per la grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro per la sanita' e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore.

4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Per ciascuno dei componenti della commissione, all'infuori del presidente, e per il segretario e' nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal componente supplente.

6. Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalita' previste dal presente articolo.

Art. 49 Ricusazione del giudice disciplinare

1. Allorquando la commissione centrale di cui al precedente articolo e' chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:

  1. a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;

  2. b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;

  3. c) vi sia un'inimicizia grave tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;

  4. d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia lo autore;

  5. e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.

2. La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata dall'incolpato, comunicata al presidente della commissione prima della adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Ministro, il quale decide in merito.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione.
Il presidente e il componente della commissione ricusabili ai sensi
del primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzione e' inflitta non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 50 Sostituzione provvisoria del medico, del farmacista o del veterinario incaricati

1. Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell'istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.

2. Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e delle indennita' di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia; il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.

3. Nelle ipotesi di assenze previste dai precedenti articoli 17 e 18, il direttore dell'istituto cui e' addetto un solo medico incaricato puo', ove se ne presenti la necessita', avvalersi dell'opera di altro medico, da retribuire con il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Titolo II. Servizi sanitari speciali

Art. 51 Servizio di guardia medica

1. Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella E allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

2. I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonche' delle disposizioni impartite dalla autorita' amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalita' di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario.

3. Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'articolo 52.

4. Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

5. La tabella E, in relazione alle mutate esigenze del servizio, puo' essere modificata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 52 Servizi specialistici

1. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

2. Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243.

3. In caso di temporanea impossibilita' di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria puo' autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.

4. I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi e' stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.

Titolo III. Servizio infermieristico

Art. 53 Servizio di guardia infermieristica

1. Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

2. L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non puo' essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.

3. Egli e' tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorita' amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonche' le relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico e' tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.

4. Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.

Titolo IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 55 Inquadramento giuridico

1. I medici, i farmacisti e i veterinari nominati a seguito di concorso o mediante scelta ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, rispettivamente, nella categoria dei medici, dei farmacisti e dei veterinari incaricati.

2. L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56 Inquadramento economico

1. Ai medici, ai farmacisti e ai veterinari aggregati inquadrati nelle corrispondenti categorie del personale incaricato ai sensi del primo comma del precedente articolo 55, spetta il compenso mensile previsto dal precedente articolo 38, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57 Sospensione dell'applicazione dell'articolo 36

1. Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della, legge stessa, e' sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36.

2. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58 Copertura del maggiore onere finanziario

1. All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 9.240.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1171 - articolo 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per lo stesso anno.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE - FERRARI
AGGRADI - MARIOTTI -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE