Norme sul diritto agli studi universitari
Testo in vigore al
Art. 8 Borse di studio
1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle universita', affiche' queste provvedano ad erogare le borse.
Art. 9 Coordinamento interregionale
1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.
2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n.590, e, per le regioni in cui sia presente una sola universita', il rettore o un suo delegato.
Art. 10 Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'universita'
1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'universita' e' attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le universita' aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola universita', questa e' rappresentata dal rettore o da un suo delegato.
2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
Art. 11 Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo IV. Interventi delle universita'
Art. 12 Attribuzioni
1. Le universita' esercitano le funzioni gia' assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le universita' inoltre:
a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalita' di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) promuovono attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresi' delle associazioni e cooperative studentesche;
e) curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo stu- dio e la formazione presso altre universita' o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validita' ai fini dei corsi di studio, con universita' e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.
g) sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le universita' provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 13 Attivita' a tempo parziale
1. Le universita', sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attivita' di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative.
L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita', con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le universita' provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c) a parita' di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu' disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attivita' svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
Art. 14 Corsi intensivi
1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una piu' efficace fruizione dell'offerta formativa.
2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'insegnamento nei corsi intensivi e' svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attivita' di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalita' di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione e' stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalita' di cui al presente articolo:
a) per il perseguimento di finalita' formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresi' essere riconosciuti totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;
b) per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
Art. 15 Concorso delle universita' agli altri interventi
1. Le universita' possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.
Capo V. Norme particolari
Art. 16 Prestiti d'onore
1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo e' ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui al presente articolo.
Art. 17 Fondo di incentivazione
1. Il piano triennale di sviluppo dell'universita' di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una piu' proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacita' ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonche' per lo sviluppo delle universita' istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero e' istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato "Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria".
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le universita' e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresi' il numero e l'importo delle borse, nonche' le modalita' per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.
4. Le universita' provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.
5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le universita' sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.
Art. 18 Alloggi
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprieta' da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.
3. Le regioni disciplinano le modalita' per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro puo' assegnare alle universita' che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento.
Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.
Art. 19 Assistenza sanitaria
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le universita' per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.
Art. 20 Studenti stranieri
1. Gli studenti di nazionalita' straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, sempreche' esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
3. Gli studenti, cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, e' concesso con riferimento all'anno accademico e puo' venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.
6. Le universita' comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle universita' e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.
Art. 21 Beni immobili e mobili
1. Alle regioni e' concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni e' concesso l'uso dei beni immobili delle universita' e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita' dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e universita' da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprieta' dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'universita' o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari e' disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed universita'.
7. Le regioni subentrano alle universita' e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di universita', una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'universita', del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le universita' hanno facolta' di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'universita' dalla proprieta' dei beni.
Capo VI. Norme finali
Art. 22 Accertamenti
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.
Art. 23 Sanzioni
1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Art. 24 Pubblicita'
1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, e' pubblicato a cura delle universita', con decorrenza semestrale.
Art. 25 Norma finale. Organismi regionali di gestione
1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
In particolare, costituiscono per ogni universita' un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione e' composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'universita'.
Nelle citta' sedi di piu' universita', o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della gestione, la legislazione regionale puo' prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle universita' al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non puo' designare personale universitario quale proprio rappresentante. Meta' dei rappresentanti dell'universita' sono designati dagli studenti. Il presidente e' nominato dalla regione d'intesa con l'universita'. Le regioni possono altresi' affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle universita', le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.
2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universita'.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.
Art. 26 Norma abrogativa
1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonche' le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
2. Sono fatte salve per l'universita' della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.
Art. 27 Copertura finanziaria
1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, e' autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi.
Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo stu- dio".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI