Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32368 del 13/12/2018 (Rv. 652064 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | - Procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di estinzione del processo - Prevalenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
In tema di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 "bis" c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 390 c.p.c., alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione, sulla base del rilievo assorbente che qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e che ciò è escluso dalla sua rinunzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)