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Sez. 2, Sentenza n. 5997 del 05/03/2008 (Rv. 602685 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Delibera condominiale di adibire il cortile comune a parcheggio di motocicli con assegnazione per sorteggio degli spazi da delimitarsi a cura dell'amministratore - Impugnazione da parte del singolo condomino - Violazione dell'articolo 1120, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602685-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

La delibera condominiale con la quale si decide di adibire il cortile comune - di ampiezza insufficiente a garantire il parcheggio delle autovetture condominiali - a parcheggio dei motoveicoli, con individuazione degli spazi, delimitazione ed assegnazione degli stessi ai singoli condomini, non dà luogo ad una innovazione vietata dall'art. 1120 cod. civ., non comportando tale assegnazione una trasformazione della originaria destinazione del bene comune, o l'inservibilità di talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120 com. 2, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)