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Sez. U, Sentenza n. 4709 del 09/11/1989 (Rv. 464121 - 01)

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - IN GENERE - CONSERVATORIA - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - VERSAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA RESTITUZIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PRETESE BASATE SULLA ASSUNTA ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 2 MARZO 1937 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464121-01

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - IN GENERE - CONSERVATORIA - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - VERSAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA RESTITUZIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PRETESE BASATE SULLA ASSUNTA ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 2 MARZO 1937 - IRRILEVANZA.*

La controversia promossa da un conservatore dei registri immobiliari, nei confronti del fondo di previdenza del personale periferico della amministrazione delle tasse ed imposte indirette sugli affari (poi inglobato nel fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze), per ottenere la restituzione di quote di contributi, che assuma indebitamente versate, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale, che è autonomo e distinto dal rapporto di pubblico impiego e che inoltre non è riconducibile fra quelli in materia d'indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato, devoluti alla cognizione del giudice amministrativo dall'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75. Detta giurisdizione del giudice ordinario non trova deroga per il caso in cui tale ripetizione d'indebito venga fondata sull'assunta illegittimità del d.m. 2 marzo 1973, nella parte in cui eleva la misura dei menzionati contributi (sotto il profilo della sua emanazione in base all'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, viziato per eccesso rispetto alla delega conferita al governo dalla legge 9 ottobre 1971 n. 825), trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario, in relazione all'eventuale disapplicazione dell'indicato decreto a tutela delle posizioni di diritto soggettivo fatte valere in giudizio. (Conf 85/85, mass n 438287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 648 art. 10 CORTE COST., DM 02/03/1973, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)