Sez. 4, Sentenza n. 27965 del 07/06/2001 Cc. (dep. 11/08/2001) Rv. 219686 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Rilevanza diretta di dolo o colpa grave dell'indagato sull'emissione della misura - Necessità - Motivazione riferita alle ragioni della cautela - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento doloso o gravemente colposo del ricorrente sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)