Sez. 1, Sentenza n. 1406 del 12/12/1997 Ud. (dep. 05/02/1998) Rv. 209695 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Difensore della parte civile - Procura speciale conferita dalla parte privata per proporre ricorso per Cassazione - Conferimento in calce o a margine del ricorso - Necessità - Esclusione - Procura redatta su separato foglio - Legittimità - Condizioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE
In tema di ricorso per Cassazione della parte civile, ai sensi del primo comma dell'art.100 del codice di procedura penale la procura speciale conferita dalla parte privata al proprio difensore può e non deve essere posta in calce o a margine del ricorso, sicché lo stesso è ammissibile anche nell'ipotesi che la procura sia stata redatta su separato foglio, purché possa riferirsi al proposto ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)