Sez. L, Sentenza n. 3253 del 03/04/1999 (Rv. 524928 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 6, comma primo, legge n.140 del 1985 a favore degli ex combattenti e categorie equiparate - Pensione di riversibilità - Requisito soggettivo posseduto solo dal superstite del lavoratore deceduto - Spettanza della maggiorazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE
L'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985 n. 140, che riconosce, a domanda, una maggiorazione reversibile di L. 30.000 mensili del trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni (ex combattenti e categorie equiparate, tra cui, come nella specie, quella dei profughi) trova applicazione rispetto alle pensioni di riversibilità non solo nel caso in cui sia appartenuto ad una delle categorie protette il titolare della pensione diretta, ma anche quando (come nella specie) solo il titolare della pensione di reversibilità sia provvisto di tale requisito soggettivo, in quanto deve ritenersi a maggior ragione tutelato il soggetto espressamente menzionato dalla legge e munito di un titolo proprio.
Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)