Sez. 1, Sentenza n. 1321 del 28/02/1996 Cc. (dep. 20/03/1996) Rv. 204490 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Verifica della qualificazione del fatto e dell'esistenza di cause di non punibilità - Richiesta di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. - Basata su asserzioni contrastanti l'accertamento compiuto - Rigetto del giudice dell'esecuzione - Ritualità - Fattispecie: detenzione di stupefacenti per uso non terapeutico - Referendum abrogativo della detenzione per uso personale - Richiesta di revoca della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Addotto uso personale - Rigetto - Ragione.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
In sede di patteggiamento il giudice compie una delibazione, sia pure non approfondita, del fatto addebitato, ai fini della verifica della correttezza della qualificazione giuridica dell'eventuale applicazione d'una causa di non punibilità. Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione respinge la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., basata su asserzioni che contrastano con l'espletato accertamento giudiziale. (Fattispecie relativa a richiesta di revoca a seguito del referendum abrogativo riguardante la detenzione per uso personale di stupefacenti. La S.C. ha osservato che il giudice di merito avrebbe applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove avesse accertato la destinazione ad uso proprio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), anziché quella ad uso non terapeutico di terzi, in ordine alla quale era stata chiesta l'applicazione della pena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)