Sez. T, Sentenza n. 24457 del 03/09/2025 (Rv. 676515-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Comunicazione dell'istanza di rimborso ex art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990 - Natura - Condizione di proponibilità della domanda - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Circostanza impeditiva del diritto al rimborso - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
La comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, prevista dall'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990, costituisce requisito di proponibilità in sede giudiziale dell'impugnazione dell'atto di diniego del rimborso medesimo, la cui assenza è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, e non già circostanza impeditiva del diritto al rimborso, tale da ampliare l'accertamento dei fatti contestati idonei a paralizzare la pretesa del contribuente e, quindi, suscettibile di integrare una nuova deduzione.
Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)