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Sez. 4, Sentenza n. 12724 del 28/10/1988 Ud. (dep. 21/12/1988) Rv. 180022 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - RICHIESTE O DOGLIANZE INAMMISSIBILI - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180022-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - RICHIESTE O DOGLIANZE INAMMISSIBILI - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

In tema di appello, il giudice del merito non ha Obbligo di motivare in ordine al rigetto di richieste o doglianze assolutamente inammissibili per mancata esposizione di una ragione giustificatrice ovvero quando tale giustificazione risulti priva di un qualsivoglia costrutto. (fattispecie: con il motivo di appello era stata richiesta la concessione di una attenuante, accordata in prime cure a coimputato e negata al ricorrente, sul rilievo che, altrimenti, questi non avrebbe potuto beneficiare della prescrizione estintiva; il che si sarebbe imposto in omaggio a "una corretta politica criminale". La Corte, giudicando tale supporto motivazionale privo di "costrutto", ha ritenuto legittimo il silenzio del giudice del gravame sul punto. (Conf mass n 173487; (Conf mass n 153867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)