diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 09/11/1983 (Rv. 431352 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431352-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE.*

La sanzione dell'improcedibilità dell'appello, espressamente prevista dall'art. 348, comma secondo, cod. proc. civ., per il caso della mancata presentazione del fascicolo dell'appellante alla prima udienza, non può applicarsi alla diversa ipotesi della mancata restituzione del fascicolo, regolarmente depositato all'inizio del giudizio e poi ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio. (Conf 3676/82, mass n 421650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)