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Sez. 4, Sentenza n. 1690 del 08/10/1973 Ud. (dep. 23/02/1974) Rv. 126269 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - GIUDICE DEL RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126269-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - GIUDICE DEL RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*

In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza impugnata dalla parte civile per la tutela dei suoi interessi di natura civilistica, il rinvio per il nuovo esame del merito deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)