Sez. 2, Sentenza n. 7492 del 12/08/1996 (Rv. 499187 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - A FAVORE DI UN TERZO | Configurabilità - Requisiti.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - A FAVORE DI UN TERZO
A norma dell'art. 1875 cod. civ. la costituzione della rendita vitalizia a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede la forma dell'atto pubblico "ad substantiam". Tuttavia, poiché l'ipotesi prevista dall'art. 1875 cod. civ. si verifica se la liberalità sia disposta con un contratto avente i requisiti prescritti dall'art. 1411 cod. civ., non è sufficiente ad integrarla che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto da un contratto concluso da altri soggetti, ma è necessario che costoro, come contraenti, glielo abbiano attribuito direttamente, come elemento del sinallagma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1875
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)