Sez. 5, Sentenza n. 11885 del 05/10/1998 Ud. (dep. 16/11/1998) Rv. 211924 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Falsa dichiarazione di domicilio o residenza - Sussistenza del delitto ex art. 495 cod. pen.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
Secondo quanto prevede l'art. 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare "gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche". Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 cod. pen. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 24/12/1954 num. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)