Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8875 del 11/04/2013 (Rv. 626072 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - GESTIONI TUTELARI E PATRIMONIALI | Interdizione legale - Apertura della tutela - Giudice competente - Criterio - Domicilio del condannato - Irreperibilità - Avvio della procedura di cancellazione dai registri anagrafici - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - GESTIONI TUTELARI E PATRIMONIALI
Il giudice competente per l'apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 343 cod. civ., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ai sensi dell'art. 44 cod. civ., coincidente con la sua residenza anagrafica, senza che assuma rilievo il fatto che, a seguito della sopravvenuta irreperibilità dell'interdetto, sia pendente la procedura di cancellazione dai registri anagrafici, posto che l'interdizione legale non è caducata dalla latitanza ovvero dall'irreperibilità del condannato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 343, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 662
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)