Sez. 2, Sentenza n. 216 del 28/01/1972 (Rv. 356010 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DEPOSITO - DEL RICORSO E DELLA COPIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DEPOSITO - DEL RICORSO E DELLA COPIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Per il combinato disposto dagli artt 47 e 369 cod proc civ, chi propone ricorso per regolamento di Competenza ha l'Onere di depositare nei termini di legge nella cancelleria della Corte di Cassazione, a pena di improcedibilita, il ricorso e la copia autentica del provvedimento impugnato. (V 747'68, mass n 331997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)