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Sez. 2, Sentenza n. 216 del 28/01/1972 (Rv. 356010 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DEPOSITO - DEL RICORSO E DELLA COPIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356010-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DEPOSITO - DEL RICORSO E DELLA COPIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

Per il combinato disposto dagli artt 47 e 369 cod proc civ, chi propone ricorso per regolamento di Competenza ha l'Onere di depositare nei termini di legge nella cancelleria della Corte di Cassazione, a pena di improcedibilita, il ricorso e la copia autentica del provvedimento impugnato. (V 747'68, mass n 331997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)