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Sez. 1, Sentenza n. 6220 del 16/01/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289491-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di bene strumentale alla commissione del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. - Bene oggetto di intestazione fittizia a terzi - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2641 cod. civ. con sentenza Corte cost. n. 7 del 2025 - Legittimazione del terzo a far valere "in executivis" la declaratoria di incostituzionalità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289491-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca dei beni che sono serviti a commettere il reato di cui all'art. 2635 cod. civ., disposta ai sensi dell'art. 2641 cod. civ., il terzo ritenuto fittizio intestatario non può far valere, in sede di incidente di esecuzione, la declaratoria di illegittimità dell'art. 2641 cod. civ. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025, con la quale è venuta meno solo l'obbligatorietà dell'ablazione, ma non anche la sua facoltatività ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in quanto allo stesso è preclusa la possibilità di prospettare questioni afferenti ai presupposti per l'applicazione della misura, trattandosi di profili deducibili esclusivamente dal condannato.

Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2641 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2635

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)