Sez. 3, Sentenza n. 2291 del 23/04/1979 (Rv. 398635 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO AD UN CREDITO DIVERSO DA QUELLO AZIONATO - ONERE PROBATORIO - CARICO DEL CREDITORE - LIMITI - NOVAZIONE O RICOGNIZIONE DEL CREDITO IN EPOCA SUCCESSIVA AL PAGAMENTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO AD UN CREDITO DIVERSO DA QUELLO AZIONATO - ONERE PROBATORIO - CARICO DEL CREDITORE - LIMITI - NOVAZIONE O RICOGNIZIONE DEL CREDITO IN EPOCA SUCCESSIVA AL PAGAMENTO.*
Il principio in forza del quale il creditore, a fronte della dimostrazione, da parte del debitore, di un pagamento astrattamente idoneo all'Estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, e tenuto, ove invochi la ricorrenza di una pluralita di rapporti obbligatori, a fornire la prova dell'assunta imputabilita di detto versamento a un credito diverso da quello azionato, non opera nel caso in cui, in data successiva al versamento medesimo, quest'ultimo credito sia stato oggetto di novazione o ricognizione, o comunque di atto idoneo ad accertarne la persistenza implicando cio un'implicita esclusione della concreta riferibilita ad esso di pregressi pagamenti. (V 5217/77, mass n 388856).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)