Sez. U, Sentenza n. 60 del 05/01/1994 (Rv. 484934 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Funzionario onorario - Incarico - Revoca - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Danno per la perdita della retribuzione - Risarcimento - Controversia relativa - Cognizione - Giudice ordinario - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
La controversia avente ad oggetto la pretesa di un funzionario onorario - quale è il componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito di diritto pubblico - di essere risarcito del danno subito per effetto della perdita della retribuzione relativa al suo incarico, imputabile ad illegittimo provvedimento di revoca dell'incarico stesso, poi annullato dal giudice amministrativo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, siccome attinente a situazioni giuridiche aventi la consistenza propria del diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)