diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 12/12/1994 (Rv. 489138 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Onorario al perito nominato dal custode di beni sequestrati - Liquidazione - Provvedimento del Pretore - Impugnazione - Mezzi - Opposizione ex art. 11, comma quinto, della legge n. 319 del 1980 - Ammissibilità..
Stato
decisa il 1994-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489138-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La scelta fra i mezzi di impugnazione astrattamente esperibili contro un provvedimento del giudice va compiuta in base alla qualificazione giuridica dell'atto, la quale dipende a sua volta dalla qualificazione che il giudice appresta alla domanda della parte e dai poteri che lo stesso giudice esercita nel decidere sulla domanda. Ne deriva che il provvedimento con il quale il Pretore in dichiarata applicazione della legge 8 luglio 1980 n. 319 e del D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 abbia liquidato l'onorario al perito nominato dal custode di beni sequestrati su autorizzazione dello stesso Pretore, è impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 11 comma 5 della citata legge 8 luglio 1980 n. 319.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)