Sez. L, Sentenza n. 4738 del 10/11/1989 (Rv. 464144 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DI UN SOGGETTO DAL GRUPPO DEI CONTITOLARI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DI UN SOGGETTO DAL GRUPPO DEI CONTITOLARI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
La riliquidazione della pensione di reversibilità dei superstiti, qualora sopravvenga l'uscita di un soggetto dal gruppo dei contitolari (nella specie, del figlio, per raggiungimento della maggiore età), va operata, nel rispetto della lettera e della ratio dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, mediante preventiva detrazione della quota del contitolare escluso dal diritto dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, applicandosi poi sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi successivamente intervenuti. (Conf 7195/87, mass n 455322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)