Sez. 1, Sentenza n. 1542 del 07/05/1969 (Rv. 340402 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - CONTROVERSIE DI LAVORO E D'IMPIEGO - COMPETENZA DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - CONTROVERSIE DI LAVORO E D'IMPIEGO - COMPETENZA DELL'AGO.*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 1966, n.559, lo istituto poligrafico dello stato, in quanto svolge una rilevante attivita in regime di concorrenza, agendo come operatore economico su un piano di parita giuridica con altri soggetti pubblici o privati e partecipando alla vita degli affari con fine di lucro, deve considerarsi ente pubblico economico, cosicche le controversie di lavoro e di impiego tra detto istituto e i suoi dipendenti sono devolute al giudice ordinario a norma dell'art. 429, n.3 cod.proc.civ. (V. 1543-68, massima n. 333253 1025-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)