Sez. 2, Ordinanza n. 21686 del 25/06/2026 (Rv. 679299-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Distinte ordinanze-ingiunzione - Opposizioni separate - Successiva riunione - Liquidazione unitaria - Necessità - Abuso del processo - Esclusione - Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Qualora la parte abbia introdotto separati giudizi in opposizione avverso distinte ordinanze-ingiunzione emesse dall'ente impositore e tali giudizi siano stati successivamente riuniti, il giudice di merito deve liquidare le spese in modo unitario, avuto riguardo all'unico giudizio risultante dalla riunione, senza poter configurare per ciò solo l'instaurazione di distinti giudizi abuso del processo idoneo al rigetto della domanda o dell'opposizione; né, in tale situazione, è ravvisabile mala fede o colpa grave ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo escludersi ogni automatismo valutativo fondato sulla sola iniziale separazione delle iniziative difensive.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)