Sez. 6, Sentenza n. 44667 del 12/05/2016 Ud. (dep. 24/10/2016) Rv. 268681 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Successione nei ruoli di partecipe e di direzione od organizzazione - Reato progressivo - Assunzione successiva del ruolo di partecipe - Decorrenza di un autonomo termine di prescrizione - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, ma un unico delitto riconducibile al paradigma del reato progressivo. Ne deriva che, ove il soggetto abbia dismesso il ruolo apicale per assumere quello di partecipe, non può farsi decorrere un autonomo termine di prescrizione, che deve, invece, essere correlato alla cessazione della intera condotta penalmente rilevante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per stabilire a quale fattispecie debba farsi riferimento ad ogni effetto sostanziale, deve aversi riguardo alla condotta assorbente che, di norma, è quella tenuta per ultimo - in quanto espressiva di una progressione all'interno del sodalizio - laddove invece, ove risulti il contrario, deve procedersi ad un confronto tra il trattamento sanzionatorio previsto al momento della cessazone della condotta partecipativa e quello vigente al momento della cessazione della condotta apicale, dovendosi applicare il più grave dei due).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)