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Sez. 2, Sentenza n. 3141 del 23/05/1984 (Rv. 435191 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435191-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - FATTISPECIE.*

Qualora il giudice di primo grado abbia condannato una parte a corrispondere una certa somma (nella specie: residuo del prezzo di appalto) maggiorata di una percentuale di rivalutazione per la svalutazione monetaria, l'impugnazione da parte del soccombente limitata all'ammontare del credito residuo riconosciuto alla controparte, comporta il passaggio in giudicato del punto della sentenza relativa al riconoscimento del diritto alla rivalutazione per svalutazione monetaria. (V 681/82, mass n 418466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)